venerdì 30 settembre 2016

Indennita' di disoccupazione e mobilita', differenze




Sei disoccupato in modo diverso a seconda dei casi.

Perché non fare le cose semplici? Perché, sai, ci sono tante casistiche e ogni situazione è diversa dall’altra… una gran confusione insomma. 
Inoltre lo sai che gli uffici pubblici non hanno il dono della semplicità. 

L’ordinamento giuridico in materia ci impone una riflessione di tipo semantico oltre che tecnico. 
Che vuol dire? Ora provo a mettere ordine con poche parole.

Sei disoccupato, cioè non sei occupato, sei a casa, non hai nulla da fare? L’INPS ti aiuta! Devi però essere iscritto nelle liste di mobilità, cioè devi essere mobile, disponibile a muoverti, a spostarti per lavorare, a spostarti da un’azienda all’altra.

E’ chiaro? Non penso.

Proviamo così:

La disoccupazione è uno stato, una situazione: non hai lavoro, punto e basta. L’hai perso per qualunque ragione: l’azienda ha cessato l’attività, cioè ha chiuso o è fallita, oppure si sta ridimensionando o ristrutturando.

La disoccupazione dà diritto ad avere delle indennità, dei soldi che ti permettano di sopravvivere per un po’ di tempo mentre cerchi e soprattutto speri di trovare un altro lavoro.

Questa indennità è di due tipi:

LA MOBILITÀ


La mobilità che è una forma di sostegno economico riconosciuto dall’INPS in caso di perdita del lavoro: la chiamano indennità sostitutiva della retribuzione.

Spetta solo a certe categorie di lavoratori: in sostanza quelli provenienti da aziende con più di 15 dipendenti.

Riporto quanto scritto dall’INPS :

[ L’indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:
  • licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste;
  • in possesso di un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro;
che erano stati assunti a tempo indeterminato da:
  • imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;
  • imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell’ultimo semestre;
  • cooperative che rientrano nell’ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;
  • imprese artigiane dell’indotto, nel solo caso in cui anche l’azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;

aziende in regime transitorio:
  • aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell’ultimo semestre;
  • agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell’ultimo semestre;
  • imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre. 

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell’ultimo semestre.]

Se rientri in questi parametri hai diritto alla indennità di mobilità che è pari a circa l’80% della retribuzione teorica lorda che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga. Insomma non pensare di avere uno stipendio normale!  Però è qualcosa, considerati i tempi che corrono!

Per quanto tempo spetta?

- Dai 12 ai 36 mesi – a seconda dell’età – se l’azienda per cui lavoravi NON era del Mezzogiorno;

- dai 24 ai 48 mesi – sempre a seconda dell’eta – se l’azienda era del Mezzogiorno.

LA DISOCCUPAZIONE


L’indennità di disoccupazione spetta in tutti i casi in cui non si rientra nella mobilità: infatti “spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica, compresi i lavoratori a domicilio e gli stranieri extracomunitari.” Cioè spetta a tutti i lavoratori provenienti da aziende con MENO di 15 dipendenti.

E’ un diritto che ti spetta perché una quota dei contributi che versi all’INPS e che ti sono trattenuti dalla busta paga serve ad assicurarsi proprio per il caso di perdita del lavoro, perdita non dipendente dalla volontà del lavoratore ovviamente.

Ecco cosa dice l’INPS:

L’indennità di disoccupazione ordinaria spetta:
  • ai lavoratori licenziati ( non a quelli che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa);
  • a partire dal 17 marzo 2005, ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro.

Il lavoratore per avere diritto all’indennità deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  • almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, vale a dire almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda;
  • dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

I lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale sono esclusi dall’obbligo assicurativo alla disoccupazione. Pertanto, non possono ricevere le prestazioni di disoccupazione. ]

Per quanto tempo spetta? Dagli 8 ai 12 mesi a seconda dell’età. Per i primi 6 mesi è pari a circa l’60% della retribuzione media lorda degli ultimi tre mesi di lavoro, che scende al 50% per il settimo e ottavo mese e al 40% per i restanti mesi.

Ma non è finita: c’è il tetto massimo mensile di €858,58 che si eleva a €1.031,38 se la retribuzione lorda superava i €1.857,48 al mese.

E la Lista di Mobilità? E’ un elenco di nomi di persone disoccupate che si mettono a disposizione.

Questa lista è gestita dal Centro per l’Impiego che è una specie di agenzia per il lavoro Pubblica con sede Regionale e distaccamenti Provinciali e Comunali.

Per avere accesso alle indennità di mobilità o di disoccupazione è necessario essere iscritti in questa Lista.

Nel caso di azienda con più di 15 dipendenti l’iscrizione la fa direttamente l’azienda in accordo con le rappresentanze sindacali.

Nel caso di azienda con MENO di 15 dipendenti, questa deve licenziare singolarmente i lavoratori.
Il lavoratore ha 60 giorni di tempo dalla data del licenziamento per presentare la domanda di iscrizione al Centro per l’Impiego che si può fare on line .






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