mercoledì 11 agosto 2021

Vietare la scuola ai bimbi non vaccinati è anticostituzionale


Gli assessori alla Sanità delle Regioni italiane riunitisi a Roma hanno deciso all’unanimità di inserire nel nuovo “Piano nazionale di prevenzione vaccinale“, che si sta scrivendo in questi giorni, anche la previsione di non ammettere nelle scuole i bambini che non siano in regola con il libretto di vaccinazioni.

Torna quindi di moda uno degli spauracchi che ancora oggi prosegue ad essere ingiustamente sventolato.


Vi ricordiamo che i genitori che decidono di non vaccinare i propri figli devono firmare i moduli per il dissenso informato da mandare alla Asl. Si tratta di un modulo (scaricabile se si è associati al Comilva) in cui i genitori comunicano alle autorità sanitarie che hanno preso visione della normativa, che sono a conoscenza dei rischi e pericoli a cui si incorre e che operano per il bene del proprio figlio.


Addirittura alcune scuole richiedono ai genitori che dichiarano di non aver ritenuto di vaccinare i propri figli, anche un certificato del pediatra sulle buone condizioni di salute del bambino. Tali richieste sono in contrasto con le normative vigenti che consentono inequivocabilmente l’ammissione dei bambini non vaccinati ad ogni ordine e grado scolastico. L’esclusione o l’ammissione del bambino con riserva è quindi assolutamente illegittima».
Sono ormai decenni che la norma di regolamentazione alle comunità scolastiche è stata annullata in primo luogo da una dichiarazione [23 settembre 1998] del Ministro della Pubblica Istruzione e del Ministro della Sanità, nella quale
Si invitano i direttori didattici e i presidi ad ammettere alla frequenza gli alunni che rifiutino di esibire la certificazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie, per consentire loro di adempiere all’obbligo scolastico, comunicando i relativi casi all’Unità Sanitaria Locale

Con questa disposizione viene privilegiato il diritto allo studio nei confronti del diritto alla salute.

Inoltre, tale disposizione è stata rafforzata dall’applicazione del DPR 355/1999 che ha consentito la frequenza scolastica ai bambini non vaccinati.
E’ possibile richiamarsi a questa favorevole normativa in gran parte del territorio nazionale, e viene estesa anche al nido ed agli asili. E non potrebbe essere altrimenti, visto che in caso contrario una norma dello Stato sarebbe evidentemente incostituzionale [art. 3 e 32 della Costituzione], attuando discriminazioni sulla base dell’età e sul luogo scolastico pubblico o privato.

A quanto pare gli assessori, sulla spinta politica delle industrie del farmaco, hanno deciso di prevaricare di testa propria gli art. 3 e 32 della Costituzione che qui riportiamo:
Art 3 della Costituzione

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr.ART. 29 c. 2 - ART. 37 c. 1 - ART. 48 c. 1 - ART.51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8 - art.19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art 32 della Costituzione

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

A quanto pare gli assessori, sulla spinta politica delle industrie del farmaco, hanno deciso altresì di prevalicare di testa propria l’art 2 della Costituzione che qui riportiamo
Art 2 della Costituzione

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Questo articolo, insieme all’art 32, rappresenta il cardine della Legge 25 febbraio 1992 n. 210 che stabilisce l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

E’ utile evidenziare che anche alcune sentenze della Suprema Corte hanno sollecitato il legislatore ad intervenire a favore dei cittadini. Infatti, queste sentenze affermano che l’art. 32 della Costituzione

“tutela la salute non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto primario ed assoluto del singolo, e che siffatta tutela si realizza nella duplice direzione di apprestare misure di prevenzione e di assicurare cure gratuite agli indigenti, anche mediante intervento solidaristico. Laddove quindi manchino del tutto provvidenze del genere […..] la garanzia costituzionale di tutela dell’integrità fisica della persona risulta vanificata”

Infatti, prosegue la Suprema Corte,
“il rilievo costituzionale della salute esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo comporti un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno di noi per la tutela della salute degli altri”.

In altre parole, ciò che i Sigg. assessori dimenticano, l’importante principio che viene affermato dalla Suprema Corte è

“non è lecito richiedere al singolo di esporre a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere il peso di eventuali conseguenze negative per il singolo.”
Infine, la Suprema Corte ha stabilito a chiare note che al medico [in questo caso “vaccinatore”] non è possibile riconoscere un “diritto” generale a curare: figuriamoci un “obbligo” imposto dall’alto. Semmai si può parlare di “potestà di curare“, nel senso che in generale il medico [vaccinatore] come qualsiasi altro esercente una professione sanitaria è autorizzato a svolgere l’attività che gli compete, quando sia in possesso dei requisiti di legge [laurea, abilitazione, iscrizione al proprio Ordine]. Ma la facoltà di esercitare in concreto tale potestà, ovvero la facoltà di curare, è legittimata solo al verificarsi di queste condizioni:

1 - Valido consenso dell’avente diritto 
         2 - Rispetto dell’art. 5 del codice civile
3 - Correttezza tecnica e deontologica della prestazione

Pertanto,

1 - Diffidate degl’incompetenti e dei disonesti indipendentemente dall’abito che indossano;
2 - Non lasciatevi intimidire da nessuno, comprese le maestre dei vostri figli non di rado protagoniste di vere e proprie manifestazioni di arrogante idiozia;
3 - Ponete sempre tutte le domande che vi vengono in mente;
4 - Fatevi sottoscrivere una dichiarazione con cui chi vi prescrive e chi vi pratica la vaccinazione si assume tutte le responsabilità del caso [non può rifiutarsi];

    chiedete sempre che il vostro diritto a firmare un consenso informato alla somministrazione del vaccino sia rispettato, e che informato lo sia davvero.

    Come con un qualunque medicinale, con i vaccini non si scherza anche se ci sono tanti quattrini in ballo. E se tutto ciò venisse prevaricato, sarebbe l’ulteriore dimostrazione che siamo nelle mani di pazzi.



    Mondo Sporco

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